La Bernardo Carenini s.a.s.ha ottenuto dalla C.C.I.A.A. di Milano l’abilitazione ed i requisiti tecnico professionali per la Legge 46/90 e dall’ ACCREDIA la certificazione di qualità conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001 e pertanto è abilitata ad assumere la figura di terzo responsabile “per la gestione servizio energia, gestione impianti di riscaldamento e climatizzazione, fornitura di combustibili, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti e pronto intervento”.
Decreto Legislativo n°412/93
L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell’art.1 comma 1, o per esso a un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell’art.1, comma 1, che se ne assume la responsabilità.
Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso i requisiti richiesti al “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è dimostrato mediante l’iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l’albo nazionale costruttori – categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000.
Le operazioni di manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI e devono essere effettuate almeno una volta l’anno salvo indicazioni più restrittive delle suddette normative.
Il nominativo del responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul “libretto di centrale” o sul “libretto d’impianto” prescritto dal comma 9.
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico appone la firma sul “libretto di centrale” o sul “libretto d’impianto” di cui al comma 9 per accettazione della funzione che lo impegna, tra l’altro, quale soggetto delle sanzioni amministrative previste del comma 5 dell’articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n.10.
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici è tra l’altro tenuto:
– al rispetto del periodo annuale di esercizio;
– all’osservanza dell’orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall’art.9;
– al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle opzioni dalle disposizioni di cui all’art.4.